Statuto dell’Associazione “L’aBiCi-Fiab”

 

 

Art. 1 - Denominazione

A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione denominata “L’aBiCi-FIAB”. L’Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000. Pertanto, a seguito dell’iscrizione nel Registro dell’Associazionismo sezione F, acquisisce la qualifica di  Associazione di Promozione Sociale.

Art. 2 - Sede Legale

L’associazione ha sede legale in Cerro al Lambro, Via Prov.le S. Angelo 17/D – 20070 Cerro al Lambro MI. L’eventuale cambiamento di sede non comporta modifica dello Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

Art. 3 - Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico

L’aBiCi-FIAB non ha fini di lucro ed intende operare promuovendo l’uso della bicicletta con iniziative per migliorare mobilità e qualità  della  vita  urbana  e  per la  pratica  di  una forma   di escursionismo  rispettosa dell’ambiente.  L’aBiCi-FIAB non ha alcun indirizzo di carattere politico e religioso, ed ha lo scopo di favorire il turismo in bicicletta, di operare perché si ricreino le condizioni per poter circolare in bicicletta nelle città e nei paesi in tutta sicurezza, perché aumenti la circolazione delle bici come risposta moderna ai problemi posti dalla congestione, dalla progressiva paralisi del traffico, dell’inquinamento acustico dell’aria. Per il perseguimento dei propri scopi, L’aBiCi-FIAB intende aggregare il maggior numero possibile di persone e collaborare con associazioni ed enti che hanno tra le loro finalità la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita e dell’ambiente. L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza; la sua struttura è democratica.  Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

Art. 4 - Attività

L’associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, intende:

  1. promuovere e sviluppare l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
  2. promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di  manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
  3. proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
  4. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso improprio del mezzo privato a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
  5. promuovere l’intermodalità tra bicicletta ed altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario;
  6. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
  7. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
  8. editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell’associazione;
  9. attuare alcuni servizi od agevolazioni alle associazioni aderenti ed ai loro Soci, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
  10. ottenere per le associazioni aderenti ed i loro Soci speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti ed organizzazioni, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
  11. rifacendosi ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell’ambiente;
  12. svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.
Art. 5 – Adesioni ad altri enti ed attività accessorie

L’aBiCi-FIAB potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali. L’associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte   le operazioni necessarie e utili alla  realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano   attività analoghe o accessorie   all’attività sociale.  E’   fatto  divieto   all’associazione di svolgere  attività  non rientranti   nel settore della promozione dell’uso della bicicletta e per la valorizzazione della natura e dell’ambiente. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. L’associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus (FIAB-Onlus) e, tramite questa, all’European Cyclists’ Federation (ECF). In caso di particolari necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

La decisione di eventuali altre adesioni non comporta modifica dello Statuto.

Art. 6 - Soci e quote di associazione

L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera. La consegna o l’invio  della tessera è da intendersi anche  quale atto di ammissione da parte dell’associazione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. L’Assemblea stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente su proposta del Consiglio Direttivo, differenziate tra Soci ordinari ed altre categorie di Soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno alcuni Soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione. Sono Soci le persone che verseranno, all’atto  dell’ammissione e  dei successivi  rinnovi, le quote di  iscrizione che  saranno annualmente  stabilite dal Consiglio Direttivo. La posizione di Socio perdura oltre che per l’anno solare di adesione fino alla data del 31 marzo dell’anno successivo. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. L’associazione prevede le seguenti categorie di soci:

  1. Soci ordinari
  2. Soci fondatori
  3. Soci familiari (conviventi con almeno un socio ordinario);
  4. Soci giovani (di età inferiore ai 18 anni all’inizio dell’anno)
  5. Soci sostenitori
  6. Soci onorari.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa. I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate dall’Associazione e a utilizzare le attrezzature e gli impianti di proprietà dell’Associazione medesima.  I soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse da L’aBiCi-FIAB ed intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie; conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; discutere e approvare i rendiconti economici; eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti. I Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei  regolamenti sociali, di svolgere le attività preventivamente concordate; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione. Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo, o che non risulti a loro riconosciuto un rimborso spese da parte del Consiglio Direttivo.  Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita per ogni singola categoria, dal Consiglio direttivo nei termini ed entità da esso indicati. La qualità di Socio cessa per:

  1. scioglimento dell’Associazione;
  2. mancato pagamento della quota di rinnovo dell’adesione annua entro il termine del 31 marzo
  3. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo; il Consiglio, tuttavia, non può adottare alcun provvedimento se non previa audizione dell’interessato.

I Soci esclusi non hanno diritto al rimborso della quota di adesione  annua. L’esclusione o il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. La quota sociale è nominativa e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. L’esclusione   ha   effetto   dal   trentesimo   giorno   successivo   alla   notifica  del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata”.

Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea
  4. e il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito e hanno la durata di tre anni.  Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta  eventualmente il rimborso delle spese  sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 8 - L'Assemblea

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso diretto ai Soci aventi diritto, almeno 8 giorni prima della data di celebrazione della stessa. Nell’avviso devono essere indicati l’ordine dei giorno, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione. Nel caso sia prevista la nomina delle cariche sociali l’avviso porterà anche i nomi degli uscenti. Perché sia valida per deliberare è necessario che siano presenti in prima convocazione la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione non ci sono restrizioni. Tra le due convocazioni deve trascorrere almeno un’ora. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per:

  1. a) esaminare e approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo
    b) eleggere, ogni due anni, con votazioni i Componenti del Consiglio Direttivo, eleggere, annualmente, i vari delegati  alle Assemblee
    c) deliberare sulla costituzione e sull’alienazione di vincoli reali sugli immobili;
    d) approvare i programmi dell’attività da svolgere
    e) decidere sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e sulle proposte scritte provenienti dai Soci.
  2. f) deliberare circa l’ammissione dei soci;
  3. g) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
  4. h) fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati.

Le delibere sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei votanti. La convocazione dell’Assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento  ad iniziativa del Presidente, di  un terzo  del  Consiglio  Direttivo o  quando ne facciano  richiesta scritta  almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In   questo caso la  convocazione deve avvenire  entro  trenta giorni dalla data  in cui la  richiesta è pervenuta alla sede dell’associazione.

L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su:

  • lo scioglimento dell’Associazione;
  • le modifiche dello Statuto sociale;

Le decisioni di competenza dell’Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei due Terzi dei votanti.

Tutti i Soci regolarmente iscritti all’associazione partecipano all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria ma solo i Soci maggiorenni partecipano alle votazioni. L’Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dai presenti. La stessa, nomina il Segretario ed eventualmente gli scrutatori. Delle  riunioni  delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed  eventualmente dagli  scrutatori,  da inserire  nel registro  delle  assemblee  degli  aderenti  a disposizione dei soci per la libera consultazione.Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione,  del diritto di intervento e di voto.

Art. 9 - Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 componenti che sono eletti all’Assemblea dei Soci. L’Assemblea prima dell’elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è composto:

  1. dal Presidente;
  2. da 1 Vice Presidente;
  3. da 3 a 11 Consiglieri

Il Consiglio direttivo elegge il Presidente e il Vicepresidente; e ancora il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci, ed in questo caso il Segretario e/o il Tesoriere non hanno diritto al voto.

I Componenti del Consiglio che decadono e che dunque lasciano il Consiglio durante il mandato sono automaticamente rimpiazzati dai primi non eletti. Se decade il Presidente o un Vice Presidente il Consiglio provvede alla sostituzione con nuove elezioni interne al Consiglio. Il  Componente  che senza  giustificato motivo sia assente a più riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario e il Consiglio decide se trattarlo come decaduto. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterrà opportuno, o su richiesta della metà dei Componenti il Consiglio. In questo caso il Presidente deve fare avvenire la convocazione entro 15 giorni dalla richiesta. Il Presidente stabilisce di sua iniziativa i punti da mettere all’ordine del giorno comprendendo anche quelli fattigli pervenire su richiesta dei Componenti il Consiglio. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione. Presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità. Il Presidente in caso di urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, salvo sottoporli alla ratifica di quest’organo alla prima riunione; può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio direttivo oppure altri soci; provvede coadiuvato dal Segretario e dai Vice Presidenti alla esecuzione delle delibere consiliari. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio. E’  autorizzato  ad  eseguire  incassi  e  accettare  donazioni  di  ogni  natura  ed   a qualsiasi  titolo  da  Pubbliche  Amministrazioni, Enti   e  privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. I Vice Presidenti sostituiscono  il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od assenza per non più di tre mesi di questo. Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione. Tra l’altro il Consiglio è competente a:

  1. redigere il Rendiconto annuale da sottoporre all’esame ed approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  2. predisporre i programmi di attività da svolgere da sottoporre all’esame ed approvazione della Assemblea;
  3. attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea;
  4. amministrare il patrimonio sociale;
  5. gestire l’Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea
  6. affidare incarichi o istituire commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali

II Segretario compila i verbali delle riunioni dei Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell’attuazione delle deliberazioni di quest’organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell’Associazione. II Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

  1. a) esaminare e approvare il rendiconto annuale consuntivo e preventivo
    b) eleggere, ogni due anni, con votazioni i Componenti del Consiglio Direttivo, eleggere, annualmente, i vari delegati  alle Assemblee
    c) deliberare sulla costituzione e sull’alienazione di vincoli reali sugli immobili;
    d) approvare i programmi dell’attività da svolgere
    e) decidere sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e sulle proposte scritte provenienti dai Soci.
  2. f) deliberare circa l’ammissione dei soci;
  3. g) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
  4. h) fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati.

Le delibere sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei votanti. La convocazione dell’Assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento  ad iniziativa del Presidente, di  un terzo  del  Consiglio  Direttivo o  quando ne facciano  richiesta scritta  almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In   questo caso la  convocazione deve avvenire  entro  trenta giorni dalla data  in cui la  richiesta è pervenuta alla sede dell’associazione.

L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su:

  • lo scioglimento dell’Associazione;
  • le modifiche dello Statuto sociale;

Le decisioni di competenza dell’Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei due Terzi dei votanti.

Tutti i Soci regolarmente iscritti all’associazione partecipano all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria ma solo i Soci maggiorenni partecipano alle votazioni. L’Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dai presenti. La stessa, nomina il Segretario ed eventualmente gli scrutatori. Delle  riunioni  delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed  eventualmente dagli  scrutatori,  da inserire  nel registro  delle  assemblee  degli  aderenti  a disposizione dei soci per la libera consultazione.Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione,  del diritto di intervento e di voto.

Art. 10 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente
  • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
  • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
  • riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.
Art. 11 - Il Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare  le controversie  tra  gli aderenti, tra  questi  e  l’associazione o i suoi organi, tra i membri  degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art. 12 - Patrimonio dell’aBiCi-FIAB ed esercizi sociali

L’aBiCi-FIAB trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

Il patrimonio sociale che è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
  • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • fondo di riserva.

Le entrate dell’Associazione che sono costituite da:

  1. quote annuali dei Soci;
  2. contributi dei Soci;
  3. rimborsi e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
  4. rimborsi e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, Provincia, Regione e di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
  7. erogazioni, donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo che diventano proprietà dell’Associazione;
  8. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
  9. contributi di sponsor con i quali è autorizzata a stipulare eventuali convenzioni;
  10. la rendita del patrimonio dell’Associazione, i proventi della vendita di oggetti finalizzati alla promozione dell’uso della bicicletta o derivanti da iniziative e manifestazioni;
  11. ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attività sociale.
Art. 13 - Anno sociale ed economico

L’anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del Rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che abbiano interesse. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio. La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestiti nell’attività istituzionale dell’Associazione. In ogni caso, non potranno essere distribuiti fra i Soci. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E’ obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 14 - Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea straordinaria che, a tal fine, é validamente costituita con la presenza della metà più una dei Soci in prima convocazione o qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione non deve intercorrere un intervallo superiore ad un’ora. Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai due terzi dei voti dei Soci presenti.

Art. 15 - Scioglimento di L’aBiCi-FIAB

Lo scioglimento di L’aBiCi-FIAB é deliberato dall’Assemblea straordinaria. In tal caso dovranno votare a favore dello scioglimento almeno due terzi dei Soci. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico si utilizza il nome L’aBiCi-FIAB.

Art. 17 - Disposizioni finali

Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l’iscrizione dell’Associazione ad Albi o registri pubblici. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, alla L.R. 5/06 , al Codice Civile e  al  D.Lgs. n° 460 del 1997 e loro successive variazioni.